Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2019, i decreti relativi alla composizione delle Commissioni di Albo e dei Consigli Direttivi degli Ordini TSRM PSTRP previsti dalla legge 3 del 2018.
Fermo restando il trasferimento dell'Albo degli Assistenti Sanitari dagli ex Collegi IPASVI all'Ordine TSRM PSTRP già previsto dalla L. 3/2018, con i due decreti sulla composizione delle Commissioni d'Albo e dei Consigli direttivi degli Ordini TSRM PSTRP, si dà attuazione all'ultima fase della Riforma ordinistica.
Nello specifico degli assistenti sanitari, il DM sulle Commissioni d'Albo prevede che esse, presso ogni ordine territoriale, saranno costituite da 5 Assistenti Sanitari eletti che assumeranno la rappresentanza esponenziale della professione.
Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:
- proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale, eccettuati i casi in cui le designazioni concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;
promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; - interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.
Il DM sulla composizione dei Consigli Direttivi degli Ordini prevede invece che essi siano composti da 13 professionisti ovvero 4 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, 4 rappresentanti dell'area Tecnica, 4 rappresentanti dell'area della Riabilitazione e 1 rappresentante dell'area della Prevenzione dove sono inseriti gli assistenti sanitari.
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
- iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.