Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuove regole per provider e professionisti in merito alla formazione continua.

Il documento ricorda come l’obbligo formativo è triennale, viene stabilito con deliberazione della CNFC ed è, per il triennio 2017-2019, pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

La riduzione dell’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 viene applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sanitari che nel precedente triennio hanno soddisfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti sanitari che costruiranno un dossier individuale ovvero saranno parte di un dossier di gruppo costruito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio. Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni possono essere applicate secondo quanto disposto nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”.

I crediti maturati durante i periodi di esenzione non vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo

Novità anche per la Formazione a distanza. La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 25 ottobre 2018, ha infatti approvato la modifica ai “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” per consentire l’incremento di 0.3 crediti/ora alle attività di Formazione a distanza (FAD) che trattano argomenti su tematiche specifiche di interesse regionale, individuate da apposito provvedimento regionale, riconosciute da parte della Commissione Nazionale o per le tematiche di interesse nazionale indicate dalla Commissione Nazionale. La modifica si applica agli eventi che saranno validati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Di seguito è possibile consultare e scaricare il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitarioIl Manuale contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.

Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario

Allegato I. Scheda di valutazione della qualità percepita

Allegato II. Attestazione del numero di crediti formativi registrati sul sistema COGEAPS

Allegato III A. Certificazione ECM - Allegato III B. Medico del lavoro

Allegato IV. Domanda di riconoscimento dei crediti per pubblicazioni

Allegato V. Domanda di riconoscimento dei crediti per sperimentazioni cliniche

Allegato VI. Domanda di riconoscimento dei crediti per tutoraggio

Allegato VII. Domanda di riconoscimento dei crediti per formazione individuale all’estero

Allegato VIII. Domanda di riconoscimento dei crediti per autoformazione

Allegato IX. Modello per il riconoscimento di esonero

Allegato X. Modello per il riconoscimento di esenzione

Allegato XI. Modello per il riconoscimento di esonero/esenzione per casi non previsti dal Manuale

Allegato XII. Delibera Dossier formativo 2017-2019

 

Vi segnaliamo anche le F.A.Q. a cura di Agenas, recentemente aggiornate con riferimento al Manuale operativo entrato in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

13/01/2019